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10 Ottobre 2025 - News
Il ministero della salute ha emanato l‘ordinanza dell’8 agosto 2025 “Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”, per il contrasto al fenomeno degli avvelenamenti delle specie non bersaglio. Tra le disposizioni previste nell’ordinanza, focalizzata soprattutto verso la repressione del fenomeno degli avvelenamenti dolosi ai danni di animali domestici e selvatici, che purtroppo si verificano assai spesso nelle aree rurali e non solo del nostro paese, ve ne sono alcune da osservare nel corso delle attività di disinfestazione e derattizzazione.
Sono stati pubblicati diversi commenti e dichiarazioni riguardo alle novità introdotte dall’ordinanza. Tuttavia, una comparazione dell’ordinanza appena uscita con quella in vigore dal 2019 (Ordinanza 12 luglio 2019), poi prorogata in più occasioni, rivela che tali disposizioni sono rimaste immutate. Nell’articolo che riguarda le attività di pest control (art. 6), la nuova ordinanza ricalca, parola per parola, il testo del corrispondente articolo (art. 2) di quella del 2019.
L’ordinanza è stata oggetto di analisi e interpretazione da parte di Dario Capizzi, Consulente scientifico per Colkim e Michele Ruzza, Responsabile R&S Colkim.

Sintetizziamo le disposizioni dell’ordinanza di interesse per le attività di pest control (art. 6):
L’unica effettiva novità è costituita dall’introduzione delle sanzioni amministrative (art. 8), oggi comprese tra 1.000 e 10.000 €.