Nuova ordinanza ministeriale su utilizzo, detenzione di esche e bocconi avvelenati

10 Ottobre 2025 - News

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Nuova ordinanza sui bocconi avvelenati: cambia qualcosa per il pest control?

Il ministero della salute ha emanato l‘ordinanza dell’8 agosto 2025 Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati, per il contrasto al fenomeno degli avvelenamenti delle specie non bersaglio. Tra le disposizioni previste nell’ordinanza, focalizzata soprattutto verso la repressione del fenomeno degli avvelenamenti dolosi ai danni di animali domestici e selvatici, che purtroppo si verificano assai spesso nelle aree rurali e non solo del nostro paese, ve ne sono alcune da osservare nel corso delle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Quali sono le novità introdotte dall’ordinanza?

Sono stati pubblicati diversi commenti e dichiarazioni riguardo alle novità introdotte dall’ordinanza. Tuttavia, una comparazione dell’ordinanza appena uscita con quella in vigore dal 2019 (Ordinanza 12 luglio 2019), poi prorogata in più occasioni, rivela che tali disposizioni sono rimaste immutate. Nell’articolo che riguarda le attività di pest control (art. 6), la nuova ordinanza ricalca, parola per parola, il testo del corrispondente articolo (art. 2) di quella del 2019.

L’ordinanza è stata oggetto di analisi e interpretazione da parte di Dario Capizzi, Consulente scientifico per Colkim e Michele Ruzza, Responsabile R&S Colkim.

Nuova ordinanza sui bocconi avvelenati

Disposizioni dell’ordinanza per il Pest Control

Sintetizziamo le disposizioni dell’ordinanza di interesse per le attività di pest control (art. 6):

  • Prima di eseguire le operazioni di “derattizzazione e disinfestazione”, le imprese devono segnalarle mediante affissione di cartelli 5 giorni (lavorativi, quindi in sostanza una settimana prima) prima dell’intervento, che indichino il pericolo, le sostanze utilizzate, la durata e il responsabile dell’intervento. L’unica novità è costituita dalla necessità di indicare eventuali antidoti.
  • Al termine delle operazioni è necessario ritirare le esche non utilizzate e rimuovere le carcasse dei roditori, segnalando alle autorità sanitarie l’eventuale presenza di animali non bersaglio eventualmente rinvenuti morti. Anche in questo caso si tratta di indicazioni già presenti nelle etichette dei prodotti
  • Non tralasciamo le previsioni scontate, ossia quelle di utilizzare prodotti autorizzati con modalità che non nuocciano alle persone e alle specie non bersaglio.

L’unica effettiva novità è costituita dall’introduzione delle sanzioni amministrative (art. 8), oggi comprese tra 1.000 e 10.000 €.

Scarica l'ordinanza

10 Ottobre 2025 - News

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